I valori costituzionali di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, del rispetto della loro pari dignità e della ricerca dell’accordo nella comune conduzione della vita familiare non possono essere derogati del permanere, in certe aree sociali, di quel ruolo gerarchico ed autoritario del marito, tipico delle società patriarcali. Ne consegue che la violazione di tali principi deve essere presa in considerazione ai fini dell’addebito della separazione, non potendo la dipendenza psicologica della moglie, imputabile a mera tolleranza, rendere disponibili valori e diritti di rango costituzionale (fattispecie relativa ad un atteggiamento dispotico del marito che aveva lentamente ma irreparabilmente minato l’affectio coniugalis).
Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2015, n. 8094
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