PM 10: IL PRIMO GENNAIO TUTTI GLI SFORAMENTI PORTA VIA

Prendendo spunto dal vecchio adagio popolare sull’epifania possiamo lanciare provocatoriamente un nuovo motto: “PM 10: Il primo gennaio tutti gli sforamenti porta via”.

In maniera quasi scherzosa vogliamo sottolineare, sennò denunciare, un “vulnus” o forse meglio un errore della legislazione nazionale e di quella comunitaria.

In questi giorni sentiamo parlare continuamente sui mass media dell’inquinamento nelle grandi città per i continui superamenti dei limiti di guardia a causa di presenza nell’aria di sostanze come, ad esempio, i PM10.

La normativa di settore di riferimento è la direttiva 2008/50/CE recepita in Italia con il dlgs. n. 155 del 2010.

In particolare, questo ultimo decreto legislativo (ma anche la stessa direttiva) all’alllegato 11 stabilisce che gli sforamenti per i PM10, Biossido di Zolfo, Biossido di Azoto non devono superare rispettivamente i limiti imposti per trentacinque, ventiquattro o diciotto volte per “anno civile” ed anche gli altri valori che sono presenti nel medesimo allegato sono riconducibili in un modo o in un altro al cd “anno civile”.

Ed è proprio questo che possiamo definire l’errore: riportando il limite degli sforamenti ad un periodo come l’anno civile, cioè un periodo di tempo che va dal primo gennaio di un anno al primo gennaio dell’anno successivo, nascono dei problemi applicativi.

Infatti, con l’arrivo del primo gennaio dell’anno successivo, si “azzerano” i conteggi per i limiti di legge. Ad esempio, se ci verificassero sforamenti per PM10 per cinquanta o sessanta giorni, anche consecutivi, nel periodo di novembre e dicembre (per il PM10: il limite è previsto per trentacinque nell’anno civile): avremmo di conseguenza una palese violazione dei limiti.

Invece, quando si arriva al primo gennaio il conteggio degli sforamenti deve ricominciare da zero.

Così tornando all’esempio, se il precedente periodo di sforamenti continuasse per un periodo di venti o trenta giorni, anche consecutivi, il periodo in questione non sarebbe in violazione di legge.

Ovviamente, tutto ciò non libera appieno le autorità competenti da non intervenire visti gli obblighi di tutela della salute che impongono su alcune autorità, ma potrebbe indurre alcune autorità non pienamente sensibili ai problemi ambientali a trovarvi riparo.

Da quanto sopraevidenziato non possiamo che essere indotti a ritenere che ci troviamo innanzi ad un errore di architettura normativa avere legato il periodo di rispetto degli sforamenti di legge ad un periodo come l’anno civile e non ad un periodo come l’anno genericamente inteso o gli ultimi 365 giorni anche perché molto spesso i cd sforamenti sono legati a periodi stagionali.

DIRETTIVA 2008 50 CE

ALL. 11 DIRETTIVA 2008 50 CE

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