IL TAR SOSPENDE IL DIVIETO DI INGRESSO ALL’OPEN ARMS

Si riporta di seguito ed in allegato il decreto che ha sospeso il decreto ministeriale che ha vietato l’ingresso della Nave Open Arms nel territorio italiano

Pubblicato il 14/08/2019

N. 05479/2019 REG.PROV.CAU.

N. 10780/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10780 del 2019, proposto da
Foundacion Proa (Pro – Activa Open Arms), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Salerni, Mario Antonio Angelelli, Maria Rosaria Damizia, Giuseppe Nicoletti, Gaetano Mario Pasqualino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia, anche monocratica

– del provvedimento reso dal Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della Difesa e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’1 agosto 2019, comunicato a mezzo e mail, con cui si dispone “sin da ora” il divieto di ingresso, transito e sosta della nave Open Arms “nel mare territoriale nazionale”, e di ogni altro comunque connesso, anche se non conosciuto dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato, quanto al fumus, che il ricorso in esame non appare del tutto sfornito di fondamento giuridico in relazione al dedotto vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti e di violazione delle norme di diritto internazionale del mare in materia di soccorso, nella misura in cui la stessa amministrazione intimata riconosce, nelle premesse del provvedimento impugnato, che il natante soccorso da Open Arms in area SAR libica – quanto meno per l’ingente numero di persone a bordo – era in “distress”, cioè in situazione di evidente difficoltà (per cui appare, altresì, contraddittoria la conseguente valutazione effettuata nel medesimo provvedimento, dell’esistenza, nella specie, della peculiare ipotesi di “passaggio non inoffensivo” di cui all’art. 19, comma 1 [recte, comma 2], lett. g), della legge n. 689/1994);

Ritenuto, quanto al periculum in mora, che sicuramente sussiste, alla luce della documentazione prodotta (medical report, relazione psicologica, dichiarazione capo missione), la prospettata situazione di eccezionale gravità ed urgenza, tale da giustificare la concessione – nelle more della trattazione dell’istanza cautelare nei modi ordinari – della richiesta tutela cautelare monocratica, al fine di consentire l’ingresso della nave Open Arms in acque territoriali italiane (e quindi di prestare l’immediata assistenza alle persone soccorse maggiormente bisognevoli, come del resto sembra sia già avvenuto per i casi più critici);

P.Q.M.

Accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 settembre 2019.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 14 agosto 2019.




Il Presidente
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO

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