Come mettere il cognome della madre ai figli

Il Ministero dell’interno stabilisce le direttive al fine di conformarsi alla sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l’attribuzione automatica del cognome paterno

Sono passati ormai quasi sei mesi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 2016, che ha dichiarato incostituzionale la norma del nostro ordinamento che impone l’attribuzione automatica ed esclusiva al figlio del solo cognome del padre.

In data 14 giugno 2017 il Ministero dell’interno ha quindi emanato la circolare n. 7 con la quale sono state fornite specifiche direttive per gli uffici anagrafe per conformarsi alla pronuncia della Consulta.

Cognome della madre a seguire di quello paterno

Il Ministero dell’interno, in sostanza, sancisce che il doppio cognome potrà essere attribuito al bambino in caso di accordo dei genitori, per il quale non serve alcuna prova. Basta, infatti, il solo certificato di nascita, anche se lo presenta un solo genitore e la coppia è sposata.

Se si opterà per tale scelta, il cognome della madre seguirà sempre quello del padre e, se anche i genitori hanno un nome composto da più elementi, lo stesso andrà sempre trasmesso nella sua interezza.

Applicazione circolare

Le nuove disposizioni si applicano, ovviamente, agli atti di nascita che si sono formati successivamente alla pubblicazione della suddetta sentenza della Corte Costituzionale e solo se la scelta è effettuata contestualmente alla dichiarazione di nascita. In tutti gli altri casi, occorre provvedere alle procedure di modificazione del cognome previste dagli articoli 89 e seguenti del d.p.r. n. 396/2000.

circolare n. 7 2017

 

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