RIFORMA COSTITUZIONALE: LA MODIFICA DEGLI ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA – PARTE SECONDA

Passiamo ad analizzare le modifiche legislative che si propone di introdurre in relazione all’altro istituto di democrazia diretta per eccellenza: il referendum abrogativo.

L’art. 75 cost. è la disposizione deputata alla disciplina del suddetto istituto e la modifica della riforma concerne in particolare il penultimo comma che recita: La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.”

Il nuovo testo, in caso di approvazione, avrebbe il seguente tenore: “La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi”.

Viene introdotto certamente un vantaggio per i proponenti di un eventuale referendum, legando però il quorum da raggiungere per la validità della consultazione alla presentazione di un quesito referendario da parte di ottocentomila e non cinquecentomila firmatari. Sarebbe stato certamente più opportuno introdurre il suddetto vantaggio indipendentemente dal numero dei firmatari, anche perché in questa maniera si favoriscono le grandi organizzazioni che possono raccogliere firme in maniera più facile a discapito delle formazioni sociali più piccole.

Dobbiamo doverosamente trattare anche un altro comma che concerne gli istituti di democrazia diretta.

In particolare, con la riforma si vuole introdurre anche un nuovo ed ultimo comma dell’art. 71 cost. che reciterà così: “Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e di indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.”

Si può ben comprendere la risibilità e superficialità di una simile disposizione che da una parte afferma una banalità (….con legge costituzionale si può istituire il referendum propositivo o di indirizzo) e, dall’altra, risulta essere un mero rinvio ad una riforma futura o al massimo un impegno alla stessa.

Invece, delle sopraesposte proposte di riforma sarebbe stato invece opportuno rafforzare veramente e realmente i suddetti istituti. Sopratutto all’interno di una proposta di riforma che tende ad accentrare il potere e tutto ciò con il fine di controbilanciare gli altri poteri che si rafforzano.

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