Legge stabilità 2016

Si pubblica la Legge di stabilità 2016 approvata il 28 dicembre scorso.

Legge 28 dicembre 2015, n. 208
(So n. 70 alla Gu 30 dicembre 2015 n. 302)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

(omissis)

6. Al comma 718 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), le parole: “di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2017”;

b) alla lettera b), le parole: “di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018” sono sostituite dalle seguenti: “di due punti percentuali dal 1° gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2018”;

c) alla lettera c), le parole: “700 milioni di euro per l’anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “350 milioni di euro per l’anno 2018”.

7. Al comma 632 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al terzo periodo, le parole da: “, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli” fino alla fine del periodo sono soppresse.

8. Il comma 4-bis dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

(omissis)

10. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: “, nonché l’unità immobiliare” fino a: “non superiore a 15.000 euro annui” sono soppresse;

b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente:

“0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”;

c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

d) il comma 8-bis è abrogato;

e) al comma 13-bis, le parole: “21 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “termine perentorio del 14 ottobre”.

(omissis)

14. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: “a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile” sono sostituite dalle seguenti: “a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

“669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’ azzeramento”; d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo”;

e) al comma 688, le parole: “21 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “termine perentorio del 14 ottobre”.

(omissis)

18. All’articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. A decorrere dall’anno 2016, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari”;

b) al comma 3, le parole: “di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 1-bis”.

(omissis)

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (Tari) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nè per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

27. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, terzo periodo, le parole: “per gli anni 2014 e 2015” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017”;

b) al comma 653, la parola: “2016” è sostituita dalla seguente: “2018”.

28. Per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della Tasi di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015.

29. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. La Commissione è formata da undici componenti, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro dell’economia e delle finanze, uno designato dal Ministro dell’interno, uno designato dal Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, uno designato dall’Istituto nazionale di statistica, tre designati dall’Associazione nazionale dei Comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste, e uno designato dalle regioni.

30. La Commissione di cui al comma 29 è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e dell’organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, nè indennità, nè rimborso di spese. La Commissione definisce, nella sua prima seduta, da convocare entro dieci giorni dalla sua istituzione, le modalità di organizzazione e di funzionamento e stabilisce i tempi e la disciplina procedurale dei propri lavori.

31. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a) e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard di cui alla lettera b) sono sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche separatamente, per l’approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. Le metodologie e i fabbisogni approvati dalla Commissione tecnica sono trasmessi dalla società Soluzioni per il sistema economico — Sose Spa al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze”.

32. Il comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è sostituito dal seguente:

“1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono adottati, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell’articolo 1, comma 3. Lo schema di decreto è corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, che ne evidenzia gli effetti finanziari. Sullo schema di decreto è sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso di adozione dei soli fabbisogni standard, decorsi quindici giorni dalla sua trasmissione alla Conferenza, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri; esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Nel caso di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, decorsi quindici giorni dalla trasmissione alla Conferenza, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri; esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri. Ciascuno dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei fabbisogni standard per i comuni e le province indica in allegato gli elementi considerati ai fini di tale determinazione”.

33. All’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole da: “, che si avvale” fino a: “federalismo fiscale” sono soppresse.

(omissis)

53. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento”.

54. Al comma 678 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento”.

(omissis)

56. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.

(omissis)

71. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 238 è abrogato.

72. Le disposizioni del comma 70 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

(omissis)

74. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 14, le parole: “31 dicembre 2015”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016” e dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

“2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in luogo della detrazione di cui al comma 1 del presente articolo possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità da definire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”;

b) all’articolo 15, comma 1, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”;

c) all’articolo 16, le parole: “31 dicembre 2015”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.

75. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui alla lettera c) del comma 74.

(omissis)

85. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera m), del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria “euro 0”, “euro 1” o “euro 2” con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad “euro 5” della medesima tipologia, è riconosciuto un contributo fino a un massimo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro per l’anno 2016. Il contributo è anticipato all’acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito d’imposta, le modalità di comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione.

86. Le disposizioni di cui al comma 85 si applicano per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra il venditore e l’acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 e immatricolati entro il 31 marzo 2017.

87. Le detrazioni di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

88. Le detrazioni fiscali di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano anche alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono:

a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;

b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;

c) consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

89. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, al comma 1, lettera c-bis), dopo le parole: “e loro consorzi” sono aggiunte le seguenti: “nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013″.

90. All’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera b), dopo le parole: “comunque denominati,” sono inserite le seguenti: “e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,”.

(omissis)

98. Alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite delle Regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d’imposta nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese, nei limiti e alle condizioni previsti dalla citata Carta. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinato dal regolamento (Ue) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

99. Per le finalità di cui al comma 98, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

100. L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.

101. Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, a 5 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

102. Il credito d’imposta non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.

103. I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale. L’Agenzia delle entrate comunica alle imprese l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta.

104. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Al credito d’imposta non si applica il limite di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

105. Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d’imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d’imposta indebitamente utilizzato rispetto all’importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è versato entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

106. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge.

107. L’agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

108. Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo è corrispondentemente iscritto in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte per 250 milioni di euro annui, relativamente alle agevolazioni concesse alle piccole e medie imprese, a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel programma operativo nazionale “Imprese e Competitività 2014/ 2020” e nei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni in cui si applica l’incentivo. A tal fine le predette risorse sono annualmente versate all’entrata del bilancio dello Stato. Le Amministrazioni titolari dei predetti programmi comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d’imposta dall’Unione europea, da versare all’entrata del bilancio dello Stato. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all’individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte relativa all’Unione europea, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell’Unione europea in favore dei citati programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.

(omissis)

149. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2020 in materia di fonti rinnovabili, agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che hanno cessato al 1° gennaio 2016, o cessano entro il 31 dicembre 2016, di beneficiare di incentivi sull’energia prodotta, in alternativa all’integrazione dei ricavi prevista dall’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è concesso il diritto di fruire, fino al 31 dicembre 2020, di un incentivo sull’energia prodotta, con le modalità e alle condizioni di cui ai commi 150 e 151.

150. L’incentivo è pari all’80 per cento di quello riconosciuto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, agli impianti di nuova costruzione di pari potenza, ed è erogato dal Gestore dei servizi energetici, con le modalità previste dal suddetto decreto, a partire dal giorno seguente alla data di cessazione del precedente incentivo, qualora questa sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1° gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente incentivo è antecedente al 1° gennaio 2016. L’erogazione dell’incentivo è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto ai sensi del comma 151.

151. Entro il 31 dicembre 2016, i produttori interessati dalle disposizioni di cui ai commi 149 e 150 comunicano al Ministero dello sviluppo economico le autorizzazioni di legge possedute per l’esercizio dell’impianto, la perizia asseverata di un tecnico attestante il buono stato di uso e di produttività dell’impianto e il piano di approvvigionamento delle materie prime, nonché gli altri elementi necessari per la notifica alla Commissione europea del regime di aiuto di cui agli stessi commi, ai fini della verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014.

(omissis)

235. All’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le parole: “e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio” sono soppresse.

(omissis)

238. All’allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunta, in fine, la seguente voce:

“Isola del lago d’Iseo

16-bis. Monte Isola”.

239. All’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all’adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell’ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale”.

240. All’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità”;

b) il comma 1-bis è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte con le modalità di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, o a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trent’anni, salvo l’anticipato esaurimento del giacimento, nonché la fase di ripristino finale”.

241. All’articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: “con le modalità di cui all’articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché” sono soppresse.

242. All’articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: “ai commi 7 e” sono sostituite dalle seguenti: “al comma”.

(omissis)

260. All’articolo 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente capo le imprese, le università, gli enti e gli organismi di ricerca, le costituende società composte da professori, ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente dagli enti di ricerca di cui all’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, l’Enea, l’Asi e i dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche congiuntamente ad uno o più degli altri soggetti indicati dal presente comma, o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi o da altri interventi di sostegno su progetto o programma, purchè residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale”;

b) al comma 4, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

“f-bis) le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all’avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d’avvio, su progetto o programma, anche autonomamente presentato, da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società”.

(omissis)

277. Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto, per l’intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall’amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all’INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l’anno 2016, 7 milioni di euro per l’anno 2017, 7,5 milioni di euro per l’anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all’assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.

278. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell’amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le prestazioni del Fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell’ordinamento e si cumulano con essi. Il Fondo concorre al pagamento, in favore dei superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, di quanto agli stessi superstiti è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva. Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(omissis)

292. Le prestazioni assistenziali di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel corso dell’anno 2015 possono essere erogate agli eredi, nella misura fissata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 ripartita tra gli stessi, su domanda, corredata di idonea documentazione, presentata dai medesimi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le prestazioni di cui al presente comma sono erogate a valere sulle disponibilità presenti nel Fondo per le vittime dell’amianto, di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l’Inail, nei limiti delle somme individuate dal citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 e destinate alla copertura delle spese per le prestazioni in favore degli aventi diritto per l’anno 2015.

(omissis)

320. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia di cui al comma 2 comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, con riferimento, in particolare, a:

a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d’imposta;

b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell’ambito di quelli di cui al comma 2;

c) le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;

d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;

e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per promuovere l’adozione e la diffusione della “progettazione universale” e l’incremento dell’efficienza energetica, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale”.

321. Per consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017.

(omissis)

325. Il comma 1-ter dell’articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2008, n. 182, sono abrogati.

(omissis)

327. Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi dell’articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, al fine di dare efficace attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 17-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di garantire il buon andamento dell’amministrazione di tutela del patrimonio culturale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui alle tabelle A e B del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del medesimo Ministero.

328. È autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di 500 funzionari da inquadrare, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell’arte.

329. Il personale di cui al comma 328 è assunto, in deroga all’articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, nonché ai limiti di cui all’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’emanazione dei relativi bandi resta comunque subordinata, ove necessario per escludere situazioni di eccedenza nell’ambito di ciascuno dei profili professionali di cui al comma 328 in relazione alle assunzioni da effettuare, alla rimodulazione della ripartizione per profili della dotazione organica dell’area III di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 agosto 2015.

330. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 328 e 329 è autorizzata la spesa nel limite di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi dei commi 328 e 329 e i relativi oneri.

(omissis)

339. All’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 4 e 4-bis sono abrogati.

(omissis)

363. Al fine di rilanciare le spese per investimenti degli Enti locali, i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, effettuano le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L’Autorità competente al rilascio dell’approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 4 e 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

364. Al fine della riqualificazione e rigenerazione territoriale dell’ambito costiero della provincia di Barletta-Andria-Trani programmata dal Protocollo di intesa sottoscritto in data 13 novembre 2014 tra la regione Puglia, la provincia di Barletta-Andria-Trani, i Comuni di Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia e Trani è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione Puglia, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(omissis)

366. Il comma 2 dell’articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

367. Dopo il comma 2 dell’articolo 22 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, in via sperimentale per gli anni 2016, 2017 e 2018, nei porti sede di Autorità portuale presso i quali sia stato registrato nell’anno precedente un volume di traffico di contenitori movimentati in operazioni di trasbordo superiore all’80 per cento del volume complessivo dei contenitori movimentati in ciascuno di detti porti, alle navi porta-contenitori adibite a servizi regolari di linea impiegate in traffici internazionali che fanno scalo nei porti medesimi può essere ridotto o data l’esenzione del pagamento della tassa di ancoraggio. Le Autorità portuali deliberano annualmente l’applicazione e il limite della misura. Alle Autorità portuali che adottano i suddetti provvedimenti di esenzione è riconosciuto un contributo non superiore alla metà dell’onere residuale a loro carico. A tal fine, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro sessanta giorni dall’approvazione del rendiconto generale delle Autorità portuali interessate, è assegnata alle predette Autorità portuali la quota a carico dello Stato di copertura degli oneri di esenzioni richiamati, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro annui.

2-ter. Per i porti di cui al comma 2-bis, le accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all’interno del porto sono ridotte nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 15 marzo 2016, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal presente comma”.

(omissis)

471. Al fine di assicurare l’omogenea applicazione sul territorio di riferimento di quanto previsto, in materia di personale, dall’articolo 5 dell’intesa concernente l’attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell’articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell’articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la regione Lombardia o l’ente dalla stessa individuato provvede, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti in materia di personale, ad attivare procedure concorsuali pubbliche, prevedendo nei bandi il riconoscimento dell’esperienza maturata da parte del personale già dipendente al 31 dicembre 2013 dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da almeno dieci anni, con mansioni impiegatizie, amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale, in esito a procedure diverse da quelle previste per l’accesso al pubblico impiego.

(omissis)

475. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi e, nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascun anno considerato, di bonifica del sito inquinato dell’ex area industriale “Isochimica”. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

476. Al fine di contribuire all’attuazione dei necessari interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, di cui 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 destinati agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco e i restanti 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 10 milioni di euro per l’anno 2018 da destinare con priorità ai siti di interesse nazionale per i quali è necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei.

477. Al fine di studiare e valutare gli effetti dei cambiamenti climatici, mediante la realizzazione di modelli del sistema climatico italiano e delle sue interazioni con la società e l’ambiente, attraverso le attività di ricerca svolte dalla grande infrastruttura di ricerca, già denominata “Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici”, nonché per la valorizzazione degli investimenti effettuati con la delibera CIPE n. 42 del 13 maggio 2010, è autorizzato, a decorrere dall’anno 2016, un contributo annuo di 5 milioni di euro.

(omissis)

484. Fino alla data del 30 settembre 2016, entro la quale si provvede al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15 novembre 2015, avviati dalle amministrazioni competenti per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all’applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all’articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall’articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché nei Comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(omissis)

488. La durata della contabilità speciale n. 5458 di cui all’articolo 1, comma 5, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013, come prorogata dal comma 364 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2016, anche al fine di attuare interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico, cui provvede, d’intesa con il titolare della contabilità speciale n. 5458, a valere sulle risorse disponibili della medesima contabilità, il commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

(omissis)

492. All’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste è riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma 5 dell’articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino a concorrenza dei crediti previsti dal comma 3 dell’articolo 2 del citato decreto-legge n. 72 del 2010. A seguito del completamento dei rimborsi di tali crediti la quota di detti proventi è riassegnata, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, di cui all’articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni”.

(omissis)

497. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 225, primo periodo, le parole: “le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le Amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25” sono sostituite dalle seguenti: “le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33” e, al secondo periodo, le parole: “medesime Amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “medesime stazioni appaltanti”;

b) al comma 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e comunque quanto previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip Spa”.

498. Le società controllate dallo Stato e dagli Enti locali che siano organismi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3, comma 26, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, utilizzano i parametri di prezzo-qualità di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

499. All’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “I soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. L’ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3”;

b) al comma 3, le parole: “Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” sono sostituite dalle seguenti: “Conferenza unificata”;

c) al comma 3, le parole: “l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sono sostituite dalle seguenti: “l’Autorità nazionale anticorruzione”;

d) al comma 3, dopo le parole: “gli enti regionali,” sono inserite le seguenti: “gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,”;

e) al comma 3, le parole: “di cui al periodo precedente, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al periodo precedente, l’Autorità nazionale anticorruzione”.

(omissis)

501. All’articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono premesse le seguenti parole: “Fermi restando l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,”;

b) le parole: “con popolazione superiore a 10.000 abitanti” sono soppresse.

(omissis)

504. All’articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione”.

505. Al fine di favorire la trasparenza, l’efficienza e la funzionalità dell’azione amministrativa, le Amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto dell’acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche. L’aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l’anno di riferimento. Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del committente dell’amministrazione e sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l’Autorità nazionale anticorruzione. La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell’attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance. Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Sono altresì comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi. La disposizione del precedente periodo si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 271 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro.

(omissis)

508. Nei casi di indisponibilità della convenzione stipulata da Consip Spa ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in mancanza dei prezzi di riferimento forniti dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell’articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la predetta Autorità, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, individua, con proprio provvedimento, le modalità per l’elaborazione adeguativa dei prezzi della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip Spa. I prezzi forniti dall’Autorità ai sensi del periodo precedente costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall’Autorità medesima.

509. All’articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole da: “nelle more del perfezionamento” fino a: “la predetta Autorità,” sono sostituite dalle seguenti: “l’Autorità nazionale anticorruzione,”.

510. Le Amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip Spa, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.

511. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale data, nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l’adesione dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, come accertato dall’Autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell’istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In caso di raggiungimento dell’accordo, i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 1373 del Codice civile. Nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo le parti possono consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1467 del Codice civile. Le parti possono chiedere all’Autorità che provvede all’accertamento di cui al presente comma di fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell’equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi.

(omissis)

518. Il comma 3-quinquies dell’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.

(omissis)

640. Per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia Vento), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell’acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l’anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati “cammini”, è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. I progetti e gli interventi sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne quelli relativi alle ciclovie turistiche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

(omissis)

647. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi per l’attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l’istituzione, l’avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 45,4 milioni di euro per l’anno 2016, di 44,1 milioni di euro per l’anno 2017 e di 48,9 milioni di euro per l’anno 2018.

648. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è altresì autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini può essere utilizzata quota parte delle risorse di cui all’articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

649. L’individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 648 sono disciplinate con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da sottoporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(omissis)

653. Dopo l’articolo 46-bis della legge 6 giugno 1974, n. 298, è inserito il seguente:

“Articolo 46-ter — (Documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali) 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 46-bis, chiunque, durante l’effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non è in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.200. All’atto dell’accertamento della violazione è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che è restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data dell’accertamento. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, a uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si applicano le disposizioni degli articoli 207 e 214 del medesimo Codice.

2. La prova documentale di cui al comma 1 può essere fornita mediante l’esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti norme nazionali o internazionali.

3. Fatta salva l’applicazione degli articoli 44 e 46, qualora il veicolo sia stato posto in circolazione privo della prova documentale di cui ai commi 1 e 2, ovvero questa sia stata compilata non conformemente alle norme di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000. Se l’omessa o incompleta compilazione determina l’impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale di merci oggetto del controllo, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 46, commi primo e secondo. Si osservano le disposizioni dell’articolo 207 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

(omissis)

655. Al fine di avviare un programma straordinario di prove su veicoli nuovi di fabbrica e su veicoli circolanti, tese a verificare l’effettività dei livelli di emissioni inquinanti su strada comparati con i valori rilevati durante le prove di omologazione sui rulli, nonché di incrementare le verifiche di conformità su veicoli e dispositivi a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2016. Le modalità tecniche e le procedure per l’attuazione delle disposizioni del primo periodo sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(omissis)

670. Al fine di migliorare i saldi di finanza pubblica e di razionalizzare e potenziare le attività di servizio svolte a favore delle imprese nei settori dell’energia elettrica, del gas e del sistema idrico e, in particolare, allo scopo di valorizzare i ricavi delle prevalenti attività economiche di accertamento, riscossione, versamento, supporto finanziario, informatico e amministrativo, la Cassa conguaglio per il settore elettrico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è trasformata in ente pubblico economico, denominato “Cassa per i servizi energetici e ambientali” (Csea), operante con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Il patrimonio iniziale dell’ente, pari a 100 milioni di euro, è costituito, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze, da una somma prelevata dai conti gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico e versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per le finalità di cui al presente comma. A decorrere dal 2016, gli eventuali utili derivanti dalla gestione economica dell’ente sono versati all’entrata del bilancio dello Stato. Restano organi dell’ente il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori; i relativi procedimenti di nomina continuano ad essere disciplinati dalle norme vigenti per gli omologhi organi della Cassa conguaglio per il settore elettrico. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, è approvato lo statuto, è stabilita la dotazione organica dell’ente in misura non superiore a sessanta unità e sono apportate al regolamento di organizzazione e funzionamento le modifiche necessarie a dare attuazione al presente comma. Allo scopo di assicurare la continuità nell’esercizio delle funzioni dell’ente, in sede di prima applicazione, la Csea, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzate alla copertura del proprio fabbisogno di organico; allo scopo di consolidare le specifiche esperienze professionali maturate all’interno dell’ente e non agevolmente acquisibili all’esterno, è considerato titolo preferenziale, ma non essenziale, il servizio prestato presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico per un periodo di almeno dodici mesi antecedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della candidatura. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della Csea è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di settore. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

671. A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008 e n. 205 del 4-13 luglio 2011, al comma 6-quinquies dell’articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “e dallo Stato”, ovunque ricorrono, sono soppresse. Al fine di completare la restituzione delle somme trattenute dallo Stato ai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro. Le disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono destinate, nel limite di 12 milioni di euro, alla restituzione ai concessionari delle somme trattenute dallo Stato di cui al periodo precedente. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa. La disposizione di cui al presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale.

(omissis)

681. Al comma 6 dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, al primo e al terzo periodo, la parola: “2018” è sostituita dalla seguente: “2019”.

(omissis)

708. Il termine per l’invio delle deliberazioni, esclusivamente in via telematica, fissato al 10 settembre 2014 dall’articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica ai soli Comuni che non hanno inviato in via telematica, entro il 23 maggio 2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini del versamento della prima rata Tasi entro il 16 giugno 2014.

709. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, gli enti di cui al comma 1 dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

(omissis)

716. Per l’anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli Enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L’esclusione opera nel limite massimo di 20 milioni di euro. A tale fine gli Enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1° marzo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere gli interventi di cui al presente comma nel rispetto del vincolo di cui ai commi 710 e 711. Gli enti locali beneficiari dell’esclusione e l’importo dell’esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste.

(omissis)

737. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all’articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

738. All’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: “sino alla data del 31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “sino alla data del 31 dicembre 2016”.

739. L’articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l’articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l’abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012.

(omissis)

761. Il Fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è finanziato per un importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

(omissis)

770. All’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora le leggi regionali riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le Città metropolitane e le Province per l’esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale riallocato”.

(omissis)

773. All’articolo 21-quater, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le parole: “a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne” sono sostituite dalle seguenti: “a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato Ccnl comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso”.

774. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 9-quinquies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

775. All’articolo 1, comma 49, ultimo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2018”.

(omissis)

781. Al Codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 114, comma 4, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”;

b) dopo l’articolo 71 è inserito il seguente:

“Articolo 71-bis — (Effetti dell’istanza di prelievo) — 1. A seguito dell’istanza di cui al comma 2 dell’articolo 71, il Giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata”.

(omissis)

789. All’articolo 10, comma 12-vicies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: “dalla conclusione del procedimento penale instaurato per i medesimi fatti e definito con sentenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il coinvolgimento del medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa” sono sostituite dalle seguenti: “dal procedimento penale instaurato per i medesimi fatti accaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non sia derivata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave per il medesimo soggetto obbligato”.

(omissis)

806. Al fine di migliorare il funzionamento del Cipe:

a) all’articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: “presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri,” sono soppresse;

b) all’articolo 4, comma 142, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: “presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri” sono soppresse;

c) all’articolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all’articolo 1, comma 355, alinea, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: “presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile” sono soppresse;

d) l’articolo 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è abrogato.

(omissis)

813. All’articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

“9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze si provvede a carico del fondo di cui all’articolo 41-bis, comma 1, della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell’economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse”.

814. All’articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all’adozione di una molteplicità di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l’adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei Ministri è invitato il Presidente della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione che si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche di cui al primo periodo.

2-ter. Il commissario di cui al comma 2-bis esercita le facoltà e i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei casi in cui sono in corso procedure europee di infrazione”.

815. Il Commissario delegato di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, provvede entro il 30 giugno 2016 ad avviare, sulla base di appositi bandi di gara, gli interventi finalizzati alle attività di bonifica e messa in sicurezza del sito di interesse nazionale “Bussi sul Tirino”, secondo le priorità e gli scopi di reindustrializzazione di cui all’articolo 2, comma 3-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, utilizzando a tale fine le risorse destinate al medesimo sito di interesse nazionale “Bussi sul Tirino” giacenti sulla contabilità speciale di cui alla citata ordinanza n. 3614 del 2007. Decorso il predetto termine, il capo del Dipartimento della protezione civile, con propria ordinanza, adottata ai sensi dell’articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, disciplina le modalità della cessazione delle funzioni del Commissario delegato, fissando altresì un termine per la chiusura della contabilità speciale intestata al medesimo Commissario. Eventuali risorse residue sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di essere utilizzate, sulla base di apposito accordo di programma, per interventi di bonifica del sito di interesse nazionale “Bussi sul Tirino”, individuati anche ai sensi e con il procedimento di cui all’articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

816. In deroga all’articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad assumere nell’anno 2016, a tempo determinato, per un periodo massimo di tre mesi, un contingente di personale di complessive 30 unità, mediante l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, con validità in corso, banditi dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). Terminato il periodo di tre mesi, il medesimo Ministero ha la facoltà di assumere il suddetto personale mediante contratti a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione economica F, nel rispetto della propria dotazione organica.

817. Al fine di garantire il necessario supporto alle attività istituzionali, anche in deroga all’articolo 1, commi 424 e 425, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato nell’anno 2016 ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale di complessive 11 unità nel rispetto della propria dotazione organica, mediante l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici nazionali a tempo indeterminato banditi ed espletati dall’Ispra, in corso di validità. Il suddetto personale, corrispondente a 6 unità di collaboratore amministrativo e 5 unità di collaboratore tecnico, è inquadrato nell’Area II, posizione economica F1. 818. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può procedere al reclutamento di cui ai commi 816 e 817 senza il previo espletamento delle procedure di cui all’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

(omissis)

831. È istituito presso Terna Spa un fondo di garanzia nel quale confluiscono le somme, determinate in misura pari a 1 euro/MWh per anno, che i soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza assegnata che abbiano assunto l’impegno con Terna Spa di finanziamento delle opere di cui all’articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, sono tenuti a versare fino all’entrata in servizio di ciascun interconnector, in aggiunta ai corrispettivi, determinati dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico ai sensi dell’articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che gli stessi riconoscono a Terna Spa per l’esecuzione dei contratti di approvvigionamento. Detto fondo interviene esclusivamente a garanzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun interconnector. Le somme versate nel fondo di garanzia non possono essere distratte dalla destinazione prevista, nè essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei soggetti di cui al presente comma ovvero di Terna Spa. Rispetto a dette somme non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del fondo, al termine del periodo di esenzione, lo stesso è redistribuito, per la parte residua, ai soggetti di cui al presente comma, in proporzione alle quote di rispettiva competenza. I criteri e le modalità di gestione del fondo sono disciplinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

832. Al fine di completare la realizzazione delle nuove infrastrutture di interconnessione con l’estero nella forma di interconnector di cui all’articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, il periodo fissato al comma 6 dello stesso articolo è esteso al 31 dicembre 2021, secondo le modalità di cui ai commi da 833 a 836, a favore dei soggetti aggiudicatari ovvero cessionari, di cui al comma 831, a prescindere dalla originaria frontiera di assegnazione, per la capacità di interconnessione di cui all’articolo 32, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come incrementata ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e limitatamente alla quota di capacità non ancora in esercizio.

833. I soggetti di cui al comma 831 sono tenuti a sottoscrivere il contratto di mandato per la costruzione e l’esercizio dell’interconnector di cui al medesimo comma entro novanta giorni dal rilascio dell’esenzione, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005, a pena di decadenza dal diritto di cui al comma 832, con obbligo di restituire quanto goduto e ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna Spa.

834. Al comma 3 dell’articolo 32 della legge 21 luglio 2009, n. 99, le parole: “durata pari a venti anni” sono sostituite dalle seguenti: “durata fino a venti anni”. Al comma 6 dello stesso articolo 32, la parola: “ventennale” è soppressa.

835. Al comma 4 dell’articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: “trentasei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “quarantotto mesi”.

836. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 831 a 835, trova applicazione l’articolo 32 della legge n. 99 del 2009, e successive modificazioni.

837. L’organo commissariale di Ilva Spa, al fine esclusivo dell’attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell’impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, di interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia, è autorizzato a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il predetto finanziamento costituisce anticipazione finanziaria sui fondi raccolti a seguito della emissione del prestito obbligazionario di cui all’articolo 3 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in prededuzione rispetto agli altri debiti, ai sensi dell’articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Allo scopo, la dotazione del Fondo di cui all’articolo 3, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 1 del 2015 è incrementata di 400 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del fondo di cui all’articolo 37, comma 6, del decretolegge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La disposizione di cui al presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

838. Le risorse assegnate al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto interministeriale n. 231 del 26 settembre 2014, ai sensi dell’articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono destinate, nei limiti delle somme non impegnate alla data di entrata in vigore del presente comma, ai fini di cui al comma 5 dell’articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111. Con i decreti di cui al comma 3 dell’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, si provvede negli esercizi successivi ad operare gli opportuni conguagli al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale.

839. La dotazione del fondo, di cui all’articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti Autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, è aumentata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Ministero provvede ad individuare e rendere pubblico nel sito internet istituzionale un cronoprogramma degli interventi attuativi previsti nel piano e provvede a indicare progressivamente quelli effettivamente realizzati.

840. All’articolo-2-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono premessi i seguenti: “Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere definiti, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, appositi criteri di valutazione economico-finanziaria delle piccole e medie imprese di cui al comma 1, che tengano conto delle caratteristiche e dei particolari fabbisogni delle predette imprese. Gli specifici criteri di valutazione, che escludono il rilascio della garanzia per le imprese che non presentino adeguate capacità di rimborso del finanziamento bancario da garantire nonché per le imprese in difficoltà ai sensi di quanto previsto dalla vigente disciplina dell’Unione europea, sono applicati per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto, fermo restando il limite di euro 35.000.000 di cui al comma 1”;

b) l’ultimo periodo è soppresso.

(omissis)

862. Al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1º gennaio 2016, presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) è istituito un fondo con la dotazione di 45 milioni di euro per l’anno 2016 e di 35 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017. Il fondo è destinato a finanziare gli investimenti per l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole, nel rispetto del regolamento (Ue) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e vi possono accedere le micro e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

863. Nel primo semestre di ciascun anno l’Inail pubblica nel proprio sito istituzionale l’avviso pubblico con l’indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di ammissibilità di presentazione delle domande e rende noti i parametri associati sia all’oggetto della domanda sia alle caratteristiche proprie dell’impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Nello stesso avviso sono definiti gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza e di revoca del contributo.

864. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 862 si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, a valere sulle risorse già previste dall’articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

b) quanto a 25 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante quota parte delle risorse programmate dall’Inail per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, fermo restando l’equilibrio del bilancio dell’ente.

865. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il comma 60 è abrogato.

866. Per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per l’accessibilità per persone a mobilità ridotta, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo finalizzato all’acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Al Fondo confluiscono, previa intesa con le regioni, le risorse disponibili di cui all’articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti. Al Fondo sono altresì assegnati, per le medesime finalità, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l’anno 2021 e 90 milioni di euro per l’anno 2022. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità innovative e sperimentali, anche per garantire l’accessibilità alle persone a mobilità ridotta, per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

(omissis)

875. Nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ed è stata completata la procedura di ricognizione ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l’Anas Spa è autorizzata, mediante apposita delibera del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Protezione civile, ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali, come classificate dall’articolo 2, commi 5 e 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

(omissis)

901. Dal 1° luglio 2016 le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 15 del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 7 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

(omissis)

903. All’articolo 32-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 4 è abrogato.

(omissis)

905. All’articolo 1, comma 1, terzo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: “12 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “15 per cento”.

(omissis)

910. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 423 è sostituito dal seguente:

“423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del Codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini Irpef ed Ires, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442”.

911. L’articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica anche all’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

912. Le disposizioni del comma 910 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

913. All’articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1 è abrogato.

(omissis)

974. Per l’anno 2016 è istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia, di seguito denominato “Programma”, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l’inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati.

975. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1° marzo 2016 gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al comma 974 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31 gennaio 2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

976. Con il decreto di cui al comma 975 sono altresì definiti:

a) la costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, il quale ha facoltà di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti pubblici o privati ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze;

b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;

c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo, in coerenza con le finalità del Programma, tra i quali la tempestiva esecutività degli interventi e la capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati.

977. Sulla base dell’istruttoria svolta, il Nucleo seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto di cui al comma 975, con le relative indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 978, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le Amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell’attività di monitoraggio degli interventi. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile. L’insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Programma.

978. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 974 a 977, per l’anno 2016 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo denominato “Fondo per l’attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l’anno 2016.

(omissis)

987. All’articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera o-bis) è aggiunta la seguente:

“o-ter) le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi”.

988. All’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

“1-bis) le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi”.

989. Le disposizioni di cui ai commi 987 e 988 si applicano a decorrere dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

(omissis)

999. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2016.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 2015

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